Siamo casse di previdenza, non fondi pensione! Ecco il primo pilastro

di Nicola Barbiero*

Le Casse di previdenza rappresentano, ormai da molto tempo, uno dei principali operatori attivi negli investimenti alternativi. Nei loro portafogli è possibile trovare un’esposizione, anche importante, in fondi di private equity/debt, real estate, infrastrutture e rinnovabili. Chi sono questi soggetti e quali sono i loro limiti agli investimenti?

Le Casse di previdenza sono gli enti previdenziali di riferimento per i liberi professionisti o meglio, per i liberi professionisti che per esercitare la propria professione devono necessariamente iscriversi a un Albo. Questi Enti sono caratterizzati da un quadro normativo complesso: in prima istanza il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ha comportato la privatizzazione delle Casse, poi il decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103 ne ha parzialmente modificato la natura riportando a una parziale “ri-pubblicizzazione” in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario da loro perseguita.

Ciascuna Cassa ha il proprio regolamento e il proprio approccio agli investimenti anche sulla base dell’ammontare di risorse gestite.

Nella tabella sottostante si riportano le principali Casse di previdenza presenti in Italia. L’elenco riporta un focus sul patrimonio in gestione, numero di iscritti attivi e la quota di portafoglio dedicata agli investimenti alternativi (da intendersi investimenti in fondi di private equity/debt, real estate, infrastrutture ed energie rinnovabili).

 

Nonostante il legislatore sia intervenuto più volte nel regolare le attività degli enti in materia di previdenza, partecipazione delle stesse alla finanza pubblica, spending review, tassazione (non ultima la previsione in materia di credito d’imposta che analizzeremo separatamente) e trasparenza, nulla è stato deliberato in tema di limiti agli investimenti.

Un tentativo venne fatto il 14 novembre 2014 quando il ministero dell’Economia e delle Finanze emanò uno “Schema di Decreto” utile a regolare la gestione finanziaria delle Casse le cui risorse, si prevedeva, “potranno essere investite sia in forma diretta che in forma indiretta tramite convenzioni” e la scelta del gestore, continua, “avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di un processo di selezione che garantisca trasparenza e la competitività del procedimento, improntato a criteri di proporzionalità, tali da assicurare la coerenza tra le modalità gestionali e gli obiettivi fissati preventivamente dagli amministratori”; una normativa che prendeva spunto, e forse anche qualcosa di più, da quanto previsto per i fondi pensione di cui al Decreto 252/05, ma rimasta parcheggiata al Ministero.

Nei prossimi giorni la presentazione continua ma ricordate le “Casse di previdenza” non sono “fondi pensione”.

 

*Cfo di un fondo pensione negoziale

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