L’accelerazione digitale nell’industria finanziaria italiana: il “decreto fintech”

di gaetano marino (studio legale Elled – Scordino De Bellis)

Con la recente pubblicazione del decreto legge n. 25 del 17 marzo 2023 (c.d. decreto fintech), sono state introdotte nell’ordinamento italiano disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale, nonché misure di semplificazione della sperimentazione fintech.

Con tale intervento, si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri reso lo scorso 16 marzo, sono state stabilite le “norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla “tecnologia a registro distribuito” o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi”.

In altri termini, con il decreto in esame si è dato seguito al primo effettivo approccio normativo, in ambito nazionale, di apertura del settore finanziario all’offerta e negoziazione di token rappresentativi di asset class tradizionali, come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero asset class alternativi.

Tra le novità di maggior rilievo, su cui si avrà modo di tornare con ulteriori e più puntuali approfondimenti, occorre annoverare il recepimento della definizione normativa di “strumento finanziario digitale”, così come fornita in sede eurounitaria dal Regolamento (UE) 2022/858 (c.d. Pilot Regime) e dalla direttiva 2014/65/UE (c.d. Mifid II), ad oggi prevista anche dall’art. 1, comma 2, nonché dal successivo Allegato I, del TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).  

Più nel dettaglio, rientrano nell’ambito applicativo del decreto fintech (cfr. art. 2) le seguenti categorie di strumenti finanziari: (a) le azioni di cui al libro V, titolo V, capo V, sezione V del codice civile; (b) le obbligazioni di cui al libro V, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile; (c) i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2483 del codice civile; (d) gli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano; (e) le ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; (f) gli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; (g) le azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del TUF; (h) gli ulteriori strumenti che saranno individuati dalla CONSOB ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. b) del medesimo decreto.

L’esigenza, inoltre, di assicurare la fiducia del mercato rispetto a tali nuovi strumenti digitali si è tradotta nella predisposizione di una disciplina che vorrebbe, quantomeno, garantire che le attività di emissione e trasferimento di token finanziari siano improntate al rispetto di un’adeguata trasparenza e tracciabilità, anche attraverso una più compiuta regolamentazione dei soggetti chiamati alla tenuta dei registri DLT presso i quali scritturare le emissioni ed trasferimenti di tali valori digitali (cfr. artt. 3 e ss.).

Al riguardo, infatti, al fianco dei sistemi di regolamento titoli DLT (“SS DLT”) ovvero dei sistemi di negoziazione e regolamento DLT (“TSS DLT”), è stata individuata la nuova figura dei c.d. responsabili dei registri per la circolazione digitale, nei cui confronti la disciplina in esame prevede puntuali obblighi, tanto sotto il profilo soggettivo, quanto quello operativo (cfr. artt. 18 e ss.).

Sono state inoltre indicate come Autorità competenti ai sensi del Pilot Regime, la Consob e la Banca d’Italia, a cui la disciplina demanda funzioni di supervisione regolamentare, ispettiva e sanzionatoria. In particolare, nel riparto di competenze tra le due Autorità, il decreto chiarisce che alla Consob sono attribuite funzioni di vigilanza in ordine alla trasparenza e all’ordinata prestazione dell’attività del responsabile del registro e la tutela degli investitori, mentre alla Banca d’Italia sono attribuite funzioni di supervisione della stabilità e contenimento del rischio con riferimento a determinati soggetti chiamati ad operare nel circuito DLT (depositari centrali, gestori di mercati all’ingrosso di titoli di Stato, banche, imprese di investimento, responsabili di registro c.d. significativi, etc.).

Nell’ottica di incentivare la sperimentazione fintech, merita infine osservare come l’art. 33 del decreto abbia modificato l’art. 36, comma 2 sexies, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con cui è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio (c.d. regulatory sandbox) per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, al fine di consentire agli operatori fintech di testare soluzioni innovative, attraverso un costante dialogo con le Autorità di settore.

In conclusione, il decreto fintech, così come sinteticamente ripercorso negli aspetti di maggiori rilevanza, si inserisce nel più ampio contesto della regolazione del fenomeno DLT avviato dall’Unione Europea con il Finance Digital Package, presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020 e con cui si è dato seguito all’adozione di importanti misure legislative, quali il Pilot Regime for market infrastructures based on DLT (Regolamento (UE) 2022/858  pubblicato sulla Gazzetta UE nel giugno 2022); il Digital Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA, in approvazione da parte del Parlamento UE il prossimo aprile, dopo un precedente slittamento della data di approvazione da novembre 2002 a febbraio 2023) e il Digital Operational Resilience Act (DORA, pubblicato sulla Gazzetta UE nel dicembre 2022 ed entrato in vigore lo scorso gennaio).

redazione@lcpublishinggroup.it

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