Nessun pericolo per le polizze unit linked

Nelle ultime settimane una sentenza della Corte di Cassazione – la n. 10333, pubblicata il 30 aprile 2018 – ha fatto tremare il mondo assicurativo, in particolare per ciò che riguarda le polizze vita unit linked (appartenenti alla categoria Ramo III) giudicandole strumenti finanziari e non assicurativi.

Si tratta di un mercato piuttosto consistente che a fine 2017, secondo dati Ania, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, ha contabilizzato un volume premi pari a 31,3 miliardi di euro (+30% sull’anno precedente). Nel 2016, queste polizze rappresentavano il 28% della raccolta premi complessiva grazie soprattutto alle agevolazioni che permettono, quali una tassazione diversa da quella degli strumenti finanziari, l’esclusione delle tasse di successione ma anche l’impignorabilità e l’insequestrabilità. Ma davvero la pronuncia dell’organo giudiziario potrà influenzare questo business così rilevante per le assicurazioni? Per capirlo occorre fare un passo indietro.

IL CASO
La Consulta era stata chiamata a intervenire in un caso risalente al 2006 relativo a un cliente che aveva sottoscritto una polizza Ramo III tramite una società fiduciaria che aveva a sua volta investito 5 milioni di euro in azioni Lehman Brothers. A seguito del crollo della banca, il contraente della polizza ha visto andare in fumo il proprio investimento, compreso il capitale versato.

Qui sta il nocciolo della questione. Come spiegano gli avvocati Davide Contini e Francesco Sciaudone (nella foto), partner dello studio Grimaldi e advisor del cliente privato nel contenzioso che ha causato la polemica, «la differenza sostanziale tra una polizza assicurativa e uno strumento finanziario sta nel trasferimento del rischio: quando si contrae un’assicurazione si paga un premio per trasferire in capo alla compagnia un determinato rischio che poi viene eventualmente rimborsato. In questo tipo di polizze questo passaggio non c’è perché non c’è garanzia di conservazione del capitale». In sostanza, «questi prodotti sono praticamente uguali a una gestione individuale ma si chiamano polizze e a emetterle sono assicurazioni», osserva Contini. Il fatto che sia stato un organo costituzionale come la Consulta, in grado di creare precedenti, a stabilire questa correlazione con i prodotti finanziari ha diffuso molto timore all’interno dell’industria, in particolare «si teme che questa sentenza possa stabilire una volta per tutte che questi non sono prodotti assicurativi, con la conseguente perdita di certi benefici».

In realtà per Contini il problema non si pone perché il giudice «si è fermato molto prima, restando sul contratto specifico oggetto del contenzioso». Per l’avvocato dunque tutti i contratti già stipulati «non sono a rischio».

STORIA VECCHIA
Tra l’altro, se una sentenza avesse dovuto trasformare queste polizze unit linked in strumenti finanziari, lo avrebbe fatto già anni fa. L’ordinanza della Cassazione, infatti, non fa altro che richiamare la sentenza della Corte d’Appello di Milano del gennaio del 2016, sempre relativa al “casus belli” sopra citato, la quale, a sua volta, riprende alcuni concetti già espressi in un’altra ordinanza della Consulta, la 6061 del 2012. Per gli avvocati dunque «non sono stati introdotti principi nuovi» e in ogni caso, ribadiscono, «la sentenza della corte suprema, non si estende a tutti questi tipi di polizze ma riguarda il determinato caso». A conferma di ciò, spiega Contini, «c’è la stessa sentenza della Corte d’Appello che non ha messo in dubbio la validità del contratto poiché non ha accettato la nostra richiesta di nullità della polizza e di annullamento per vizio del consenso ma ha soltanto attuato la risoluzione del contratto per inadempienza».

Molto semplicemente, l’Appello, e di conseguenza la Cassazione, «non hanno fatto altro che esaminare le caratteristiche del contratto sulla base di cosa effettivamente era e di cosa sarebbe dovuto essere in quanto polizza, riqualificandolo a livello giuridico. Ha stabilito cioè che per la legge italiana siamo di fronte a un prodotto finanziario». A ben vedere, aggiunge, «ogni volta che un giudice esamina questi contratti li considera più prodotti finanziari che polizze, ma questo non toglie che le assicurazioni possano emetterli e chiamarli ‘polizze vita’ come hanno sempre fatto nella piena legittimazione».

CONFLITTO
Com’è possibile tutto questo? Per le normative comunitarie. «Questi strumenti “ibridi” a metà tra finanza e assicurazione, arrivati in Italia più tardi rispetto ad altri Paesi europei, sono stati classificati all’interno del cosiddetto Ramo III e sono legittimati e disciplinati dalle normative comunitarie che non considerano il trasferimento del rischio come elemento tipico delle polizze», spiega Contini. Il problema è …

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Noemi

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