Il nuovo carried interest tra adeguamenti e riservatezza

Era un cambiamento normativo chiesto a gran voce da tutti i gestori e finalmente è arrivato. Dall’aprile 2017, l’articolo 60 del decreto legge n.50, la cosiddetta “manovrina”, ha stabilito la classificazione fiscale del carried interest, ossia il bonus che i gestori dei fondi di private equity e venture capital – e più in generale di organismi di investimento collettivo del risparmio quindi anche holding di investimento e club deal – ricevono al momento del disinvestimento delle partecipazioni e che corrisponde in genere al 20% del capital gain ottenuto, mentre il restante 80% viene distribuito agli investitori del fondo.

Fino all’aprile scorso, il carried veniva considerato fiscalmente come reddito da lavoro, e pertanto tassato con un’aliquota del 45%, mentre adesso, in base al nuovo decreto, il carried interest sarà tassato secondo le regole del capital gain o, a seconda dei casi, del reddito di capitale. E quindi con un’aliquota quasi dimezzata al 26%. La norma si applica sia in fase di lancio del fondo e sia per i carried relativi alle specifiche target.

Così facendo il legislatore ha allineato il private equity italiano a quelli che sono gli standard di molti altri Paesi occidentali, agendo inoltre con l’idea di attirare in Italia nuovi investitori.

Ciò non può che essere un cambiamento positivo che se da un lato mette nero su bianco aspetti significativi come l’allineamento di interessi tra gestori e investitori, dall’altro tuttavia contiene alcune tematiche controverse che gli addetti ai lavori si troveranno ad affrontare.

CLICCA QUI E SCARICA GRATIS LA TUA COPIA DI MAG PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO

Noemi

SHARE