Il venditore moroso
di nicola barbiero
Bentornati! Dopo una lunga, devo ammetterlo, pausa estiva, eccoci a riprendere l’attività del blog. In questa nuova stagione, mi piacerebbe alternare i consueti articoli di approfondimento pratico con qualche analisi derivante da ricerche o articoli di settore. Magari in modo più erratico rispetto ai due anni (già due anni) di vita di questo spazio ma, spero, più interessante. Che ne dite? Come sempre i suggerimenti sono i benvenuti…
La nuova stagione si apre sempre con i migliori propositi, in questo caso si tratta di testare il nostro blog con un piccolo cambiamento: un test (possiamo anche chiamarlo così), per unire la quotidiana pratica dell’investitore istituzionale o meno che sia con gli articoli della stampa specializzata. Un confronto che, spero, ci possa permettere di guardare l’asset class in con una visione più strutturata. In questo modo potremmo avere la possibilità di analizzare criticamente le best-pratice o i risultati di ricerche che, di volta in volta, possiamo leggere. Con questo obiettivo ho, ora più che mai, bisogno del vostro aiuto, chiedendovi di inviarmi le uscite che ritenete possano suscitare qualche interesse e, magari, qualche commento sul tema così da aiutami a coprire i molti articoli che la stampa specializzata pubblica.
Ma, intanto, torniamo al nostro blog e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati a luglio. Negli ultimi approfondimenti abbiamo affrontato il tema del richiamo (trasparenza sugli importi richiamati, investitori morosi), oggi ripartiamo proprio da qui.
Nulla di interessante da evidenziare con riferimento al richiamo delle commissioni di gestione: in questo caso, infatti, gli importi richiamati agli investitori e accreditati nel conto del FIA, vengono girocontati al conto proprio della SGR.
Più interessante, invece, il caso del richiamo per operazioni di investimento. Solitamente il team del FIA ha già provveduto a negoziare tutti gli elementi del deal e manca solo l’evento conclusivo: il closing. Per procedure con l’effettivo trasferimento della proprietà di un’attività (capitale di un’azienda, proprietà di un immobile, o altro) il cedente si aspetta di ricevere l’ammontare in cash pattuito all’atto di cessione della proprietà. Per fare questo il GEFIA procede con il richiamo agli investitori.
Ma… tra il richiamo e il closing (l’atto di trasferimento) passa del tempo e non è scontato che ciò non abbia conseguenze. Può accadere, infatti, che il cedente, magari suggerito da qualche consigliere, ripensi alla propria scelta e ritiri la disponibilità alla cessione. Evenienza non così rara come, magari, si possa pensare. Proprio in questo senso, l’esperienza maturate del team di gestione del FIA dovrebbe aver permesso loro di inserire, a protezione di eventi simili, al momento del signing una clausola di penale utile ad “ammortizzare” il danno emergente. Importo che, una volta riscosso dal venditore “moroso” è, a tutti gli effetti, di competenza del GEFIA. Agli investitori, al contrario, saranno restituiti gli importi richiamati che, in questo specifico caso, non si potranno configurare come una distribuzione di proventi ma alla stregua di un vero e proprio “storno-richiami” restando, quindi, richiamabili successivamente.
Questo articolo è tratto dal blog “Serve del catch up?”